
4 voti in più per uno: quattro a Rovato delle Libertà e quattro a Rovato Civica.
Totale: 4232 a 4225.
A un mese dalla sentenza definitiva del Tar di Brescia sul ricorso elettorale delle ultime amministrative, i giudici hanno reso note le loro motivazioni.
Un giudizio lungo e articolato, diviso in ben 23 punti di risposta nel corso dei quali i giudici non lesinano critiche a come è stato gestito il processo elettorale, accogliendo in parte le rimostranze di RdL.
Tre, in particolare, i punti contestati dal Tar: gli errori al seggio 5 con i 17 votanti prima aggiunti e poi sottratti, il metodo quantomeno “improvvido”con cui è stata gestita la vicenda del sig.Lancellotti e le difficoltà segnalate dai rappresentanti di lista di Rdl nei confronti dei seggi 1 e 10 per l’accesso alle schede contestate.
Nel complesso, però, il Tar rimane convinto che il voto uscito dalle urne sia la volontà espressa dai rovatesi in coformità alla legge.
Cerchiamo di capire perchè, riportando ampi stralci del documento dei giudici bresciani.
Il documento completo è tuttavia scaricabile qui:
sentenza-tar-brescia.doc
Partiamo dal punto 5: le 17 schede del seggio 5
“5. Passando al merito del ricorso principale deve essere esaminata per prima la questione del numero dei votanti nella sezione n. 5. Secondo i ricorrenti principali in questa sezione sarebbero sparite 17 schede..”
“6. Le deduzioni dei ricorrenti principali, pur essendo basate su un dato testuale del verbale delle operazioni di voto, non possono essere condivise. Il verbale (pag. 9) riferisce che gli scrutatori hanno firmato complessivamente 921 schede ma immediatamente dopo precisa che il presidente ha apposto il timbro della sezione (completando l’operazione di autenticazione) solo su 904 schede…” e ancora: … “In un primo momento erano stati infatti indicati 435 elettori uomini e 486 elettori donne, per un totale di 921. Successivamente questi numeri sono stati corretti rispettivamente in 429 elettori uomini e 475 elettori donne, ossia 904 elettori totali. Anche in questo caso la differenza tra il dato iniziale e quello corretto è di 17..”
” 7. Tra gli adempimenti istruttori disposti dalla sentenza non definitiva n. 1303/2007 era indicata anche la ricerca di eventuali schede firmate dagli scrutatori ma non timbrate dal presidente. Una delle possibilità era in effetti che per alcune schede la procedura di autenticazione non si fosse conclusa. Nel corso della verifica condotta in contraddittorio tra le parti non sono però state ritrovate schede che fossero solo firmate e non anche timbrate. Sono invece state rinvenute 726 schede valide votate (tutte timbrate e firmate), 9 schede bianche e nulle (timbrate e firmate), e 169 schede non votate (timbrate e firmate), per un totale di 904. Oltre a queste vi sono 95 schede non firmate né timbrate. I risultati dell’istruttoria coincidono con quelli contenuti nel verbale delle operazioni di voto: 735 sono le schede complessivamente utilizzate dagli elettori (pag. 50), comprese le bianche e le nulle (pag. 37 e 39), mentre 169 sono le schede autenticate ma non utilizzate (pag. 33)”
IL VOTO DI LANCELLOTTI
” 9. La seconda questione da affrontare riguarda il numero di votanti della sezione n. 8. In questa sezione ha infatti votato il ricorrente Dionisio Lancellotti, iscritto nella lista elettorale della sezione n. 5. Il ricorrente afferma di aver votato per la lista Rovato delle Libertà. Tuttavia il suo voto (confermato dal timbro n. 11189 sulla tessera elettorale) non sarebbe stato conteggiato. .”
“11. L’istruttoria svolta sulla base della sentenza non definitiva n. 1303/2007 ha accertato che in effetti il signor Lancellotti non ha votato nella sezione n. 5. Per quanto riguarda la sezione n. 8 sono stati acquisiti il registro degli elettori uomini (che si chiude con il numero 348) e il registro maschile dei votanti. Sul registro degli elettori si può constatare che al numero 349 è stato inserito a penna il nome del signor Lancellotti con la relativa data di nascita. Sul registro dei votanti (che contiene il numero di iscrizione e il numero di tessera elettorale di quanti esprimono il voto nella sezione) è riportato il numero 349 con accanto un numero di tessera (03384261) che non corrisponde a quello del signor Lancellotti (033833100). La situazione è complicata dal fatto che nel registro degli elettori esisteva già un numero 349, inserito tra i numeri 173 e 174, corrispondente a un altro elettore (Carlo Invernizzi)..”
“12. I componenti della sezione n. 8 hanno quindi commesso tre errori: hanno consentito il voto a un elettore iscritto in un’altra sezione, hanno attribuito d’ufficio un numero di iscrizione già presente nel registro degli elettori e hanno riportato in modo errato il numero di tessera elettorale (tra l’altro il numero annotato è di sole 8 cifre mentre tutti gli altri ne hanno 9 e dunque non è attribuibile con sicurezza a nessun elettore). Occorre però sottolineare che è stata seguita una procedura che, per quanto atipica, ha permesso di attenuare le conseguenze di questi errori. Da un lato vi è stata infatti, come si è visto, una sorta di iscrizione d’ufficio del signor Lancellotti nella lista elettorale della sezione n. 8, dall’altro è stato adottato un doppio controllo sugli elettori che hanno espresso il voto, ossia oltre alla prescritta annotazione del numero di tessera nello specifico registro dei votanti sono stati apposti dei segni (“V” e cerchiatura del numero progressivo) sui registri degli elettori. Questi segni possono essere interpretati come conferme della partecipazione al voto. Poiché i segni sono presenti accanto al nome del signor Lancellotti ma non accanto a quello dell’altro elettore contrassegnato con il numero progressivo 349 si può ritenere che quest’ultimo non abbia votato e che quindi il voto del signor Lancellotti, nonostante l’erronea indicazione del numero di tessera elettorale, sia stato correttamente computato…”
” 13. Gli errori sopra descritti non inficiano il risultato elettorale neppure se esaminati nel contesto delle operazioni elettorali della sezione n. 8. In sede istruttoria sono state rinvenute 535 schede valide votate, 7 schede bianche e nulle, 210 schede autenticate ma non utilizzate, e 25 schede non autenticate. Vi è corrispondenza con il numero complessivo delle schede spogliate (542) riportato nel verbale delle operazioni di voto (pag. 50) e con le annotazioni dei registri maschili e femminili dei votanti (266 votanti uomini e 276 votanti donne). Il numero complessivo delle schede effettivamente autenticate (752) è invece superiore al totale indicato a pag. 9 del verbale delle operazioni di voto (705). Quest’ultimo è il totale degli elettori iscritti nella sezione, e dal verbale non risulta per quale motivo sia stato autenticato un numero di schede molto superiore…”
LE LAMENTELE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
“15. Il terzo motivo del ricorso principale si basa sul fatto che nelle sezioni n. 1 e 10 sarebbe stato impedito ai rappresentanti della lista Rovato delle Libertà di visionare le schede scrutinate. Questa limitazione delle prerogative dei rappresentanti di lista non determina da sola l’invalidità delle operazioni elettorali nelle sezioni interessate ma potrebbe concorrere con altri elementi a formare un giudizio di inaffidabilità dei risultati elettorali. Nel caso in esame peraltro tali elementi non sono né indicati espressamente né desumibili dagli atti a disposizione….”
“16. Le difficoltà poste dai componenti della sezione ai rappresentanti di lista sono però rilevanti sotto altri profili. In particolare, trattandosi di limitazioni alla trasparenza della procedura elettorale, comportano un’attenuazione dell’onere probatorio circa le irregolarità nello svolgimento delle operazioni o nell’attribuzione dei voti. Se i rappresentanti di lista non possono svolgere con efficacia il proprio ruolo di osservatori il rischio per le liste in competizione o per i singoli candidati è l’impossibilità di formulare dei motivi di ricorso abbastanza puntuali da superare la soglia di ammissibilità. Sarebbe tuttavia paradossale che fosse considerato esplorativo un ricorso (o un motivo di ricorso) non sufficientemente dettagliato a causa delle limitazioni imposte ai rappresentanti di lista….”
LA CONCLUSIONE
“18. In conclusione la lista Rovato delle Libertà conserva tutti i voti riconosciuti al momento dello scrutinio (4.221) e ne acquista altri 4 in base alle considerazioni svolte sopra. In totale quindi i voti per la suddetta lista sono 4.225…”
“19. In conclusione la lista Rovato Civica conserva tutti i voti riconosciuti al momento dello scrutinio (4.228) e ne acquista altri 4 in base alle considerazioni svolte sopra. In totale quindi i voti per la suddetta lista sono 4.232, il che mantiene invariato il vantaggio sulla lista Rovato delle Libertà…”
“21. La giurisprudenza consente la formulazione di motivi aggiunti solo per censurare sotto altri profili le medesime operazioni di voto quando queste siano state oggetto degli originari motivi di ricorso per quanto riguarda la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le relative sezioni elettorali (CS Sez. V 4 marzo 2008 n. 817)….”
“22. Applicando questi principi, i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti principali risultano tutti inammissibili. Occorre però operare una precisazione relativamente alla richiesta di estendere l’impugnazione al voto contestato della sezione n. 1. Come si è visto sopra al punto 15 con riferimento a questa sezione i ricorrenti lamentano che sarebbe stato impedito al rappresentante della lista Rovato delle Libertà di visionare le schede scrutinate. La segnalazione proviene dallo stesso rappresentante di lista (doc. 5 dei ricorrenti) e non risulta espressamente smentita dal rappresentante della lista Rovato Civica (doc. 5 del Comune). Questa limitazione del controllo ha impedito ai ricorrenti di disporre di informazioni tempestive su alcune presunte irregolarità della procedura e potrebbe tradursi in una violazione del diritto di difesa se fosse preclusa ai ricorrenti anche la possibilità di avvalersi delle risultanze istruttorie (v. sopra al punto 16). Sotto questo profilo l’istruttoria già svolta può quindi essere considerata equivalente a una forma di accesso elettorale realizzato in sede processuale, come tale propedeutico a successive impugnazioni. In concreto tuttavia la richiesta dei ricorrenti principali non può essere accolta perché se anche il voto della sezione n. 1 venisse attribuito non basterebbe a modificare il risultato complessivo delle elezioni. Deve quindi essere dichiarata l’inammissibilità per carenza di interesse…”
“23. In conclusione il risultato elettorale definitivo è accertato nei termini seguenti: 4.232 voti per la lista Rovato Civica e 4.225 voti per la lista Rovato delle Libertà. Conseguentemente il ricorso principale deve essere respinto per quanto riguarda il ricorso introduttivo, mentre va dichiarato inammissibile per quanto riguarda i motivi aggiunti. La complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.”
“P.Q.M. (per questi motivi)
Dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposto dai ricorrenti principali.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti”