Da Rovato alla Prefettura di Brescia, da piazza Paolo VI al Viminale di Roma…e ritorno.
Due assessori esterni del Comune di Rovato, avendo in corso delle rateizzazioni di debiti con lo stesso ente, non sono compatibili con la carica. In caso di impugnazione da parte di qualche cittadino, quindi, i due assessori avrebbero invalidato la loro nomina.
I nomi degli assessori non ci sono, ma la nota siglata dalla direttrice centrale del Ministero dell’Interno, Carmen Perrotta, a sua volta sollecitata dal funzionario della Prefettura bresciana, Salvatore Pasquariello, viene spedita non solo ai consiglieri delle opposizioni che avevano chiesto chiarimenti, ma anche al sindaco di Rovato, Tiziano Belotti, in modo che possa porre rimedio.
Come? Lo si scoprirà, probabilmente, giovedì 20 luglio, in occasione del Consiglio comunale.
LA NOTA – Nel testo arrivato da Roma si specifica come (il 30 agosto 2016) “la Prefettura ha sottoposto alle valutazioni di questo Ministero la posizione di due assessori esterni del comune di Rovato che, essendo debitori dell’ente, hanno ottenuto dall’amministrazione comunale una dilazione di pagamento rispettivamente per debiti tributari e per una sanzione pecuniaria derivante da violazione del codice della strada.
Ciò stante, codesta Prefettura ha chiesto «un parere sull’esistenza o meno della causa di incompatibilità e dell’organo che la debba contestare, anche al fine di procedere, in caso di inerzia, all ’applicazione dell ’art. 70 del TUEL.
Al riguardo – premesso che, ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli assessori esterni devono presentare gli stessi requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri comunali – si osserva che, come chiarito in giurisprudenza, la dilazione non idonea «a far venir meno il requisito della esigibilità del debito per come contemplato dall’art. 63, comma primo, n. 6, D.lgs. n. 267/2000 ai fini della configurabilità della causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, attenendo la rateizzazione al mero profilo delle modalità di versamento del relativo importo, senza incidenza alcuna, per contro, sull’attualità della dovutezza del pagamento e, quindi, sulla correlata immediata azionabilità nel caso di specie della pretesa creditoria vantata dal Comune» (cfr. Corte di Appello di Catanzaro, I Sezione Civile, sentenza 22 ottobre 2014, n. 1467).
Per quanto riguarda poi la procedura da seguire per la contestazione della causa ostativa all’espletamento del mandato di assessore esterno, si confermano le valutazioni svolte con riferimento ad un caso analogo nel senso che in base al principio generale per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, sarà la giunta comunale a dovere attivare il procedimento di cui all’art. 69 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
Da ultimo, si evidenzia che sebbene il richiamato art. 70, al comma 1, non faccia espressa menzione della carica di assessore, ove ne ricorrano i presupposti l’azione popolare deve ritenersi esperibile anche nei confronti dei componenti la giunta che non siano consiglieri comunali.
In tale direzione depone la sentenza n. 10131 del 28 novembre 1994, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione – pronunciandosi su una questione di giurisdizione con riferimento all’analoga normativa applicabile anteriormente all’entrata in vigore dell’attuale testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – per quanto qui interessa, hanno chiarito che «il possesso dei requisiti indispensabili di compatibilità e di eleggibilità a consigliere comunale e l’inesistenza di situazioni ostative alla nomina o all’assunzione della carica di assessore costituiscono limiti esterni al potere del Sindaco, la cui discrezionalità si esaurisce nella insindacabile scelta intuitu personae degli assessori fra i cittadini ritenuti più idonei – per moralità, capacità ed esperienza – all’espletamento delle molteplici funzioni attribuite dalla legge alla giunta (v. art. 35 L. n. 142-90), ma non consente il superamento delle prescrizioni e dei divieti che espressamente condizionano il potere medesimo, circoscrivendone l’esercizio entro confini invalicabili.
Ne consegue che, ove la scelta cada su cittadini ai quali la legge inibisce, per ragioni di pubblico interesse, di far parte della giunta, il provvedimento di nomina ad assessore deve considerarsi emesso in carenza di potere; e la controversia promossa da cittadini-elettori per impugnare la nomina appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, perché coinvolge posizioni di diritto soggettivo sia dei cittadini che, mediante l’esercizio dell’azione popolare, tendono ad ottenere l’invalidazione della nomina stessa, sia dei cittadini il cuijus adofficium viene contestato”.
Roba da nascondersi!
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